Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 14

Scelta del medico

In vigore dal 22 nov 1990
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sull'elemento fiducia. 2. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell', in cui è compresa la residenza dell'avente diritto medesimo. 3. Il familiare che abbia raggiunto la maggiore età può effettuare personalmente la scelta del medico. 4. La U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all', previa accettazione del nuovo medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 5. La scelta è a tempo indeterminato per i cittadini residenti. 6. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della U.S.L. di provenienza del cittadino. 7. Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale può effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-14

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