Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 27
Medicina di gruppo
In vigore dal 22 nov 1990
1. Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della U.S.L., nonché per favorire la soluzione della maggior parte dei problemi sanitari a livello territoriale, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:
a) l'associazione è libera, volontaria e paritaria;
b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L. e l'Ordine dei Medici;
c) del gruppo possono fa parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attività di medico convenzionato;
d) la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in più studi medici;
e) del gruppo fanno parte non meno di tre e non più di sei medici di medicina generale;
f) ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
g) ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
l) in ogni caso deve essere assicurata l'assistenza nello studio per almeno sei ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica;
m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
o) all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;
p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.
2. A livello di regione o di U.S.L. con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale possono essere concordati, sentito rispettivamente il comitato ex o quello ex protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli obiettivi dei piani sanitari regionali, con particolare riguardo all'educazione sanitaria, anche prevedendo adeguate forme di incentivazione aventi prevalentemente carattere organizzativo e/o strutturale.
3. Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro di gruppo si conviene che per il periodo di validità del presente accordo il comitato ex dovrà verificarne l'andamento in relazione al miglioramento della qualità dell'assistenza attraverso opportune forme di monitoraggio dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-27