Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 28

Interventi socio-assistenziali

In vigore dal 22 nov 1990
1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltrechè alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-28

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