Art. 26 · Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 26

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Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

In vigore dal 22 nov 1990
Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette; c) assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H), mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-26