Capo I

Art. 7

In vigore dal 13 apr 1990
1. Alla scadenza del termine di durata dell'iscrizione della nave nel registro speciale l'ufficio di iscrizione provvede a cancellare la nave dal registro stesso, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto gli eventuali crediti dell'amministrazione e dell'equipaggio e siano state soddisfatte le condizioni relative ai crediti contributivi di cui all' della legge 26 luglio 1984, n. 413. 2. L'autorità che procede alla cancellazione della nave dal registro speciale ritira l'atto di nazionalità ed i documenti di bordo e rilascia il certificato di avvenuta cancellazione, che notifica all'autorità competente dello Stato responsabile del registro sottostante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-7

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