Capo I
Art. 2
In vigore dal 13 apr 1990
1. Sono iscritte nei registri speciali le navi iscritte in un registro straniero, di seguito denominato "registro sottostante", alle quali lo Stato responsabile del registro stesso sospende temporaneamente il diritto di battere la propria bandiera a seguito di locazione a scafo nudo e per le quali viene richiesta l'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana.
2. Le navi iscritte nei registri speciali sono abilitate alla navigazione dall'atto di nazionalità di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-2