Capo I
Art. 5
In vigore dal 13 apr 1990
1. L'iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Durante tale periodo la documentazione di bordo, compresa quella comprovante l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, è regolata dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o a cui l'Italia ha aderito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-5