Capo I

Art. 8

In vigore dal 13 apr 1990
1. Durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana: a) ai fini di cui all' del codice della navigazione la nave è considerata italiana; b) ai fini di cui agli del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana; c) ai fini dell' del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-8

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