Capo I

Art. 4

In vigore dal 13 apr 1990
1. L'atto di nazionalità delle navi locate a scafo nudo è conforme al modello di cui all'allegato B. 2. Per ottenere l'atto di nazionalità, nei casi di cui al presente regolamento, l'armatore deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione marittima corredata dei documenti indicati nell', nonché del certificato e della quietanza indicati nell'art. 324 del regolamento. 3. Per il rilascio, la trasmissione, la rinnovazione, l'aggiornamento ed il ritrovamento dell'atto di nazionalità, si applicano le disposizioni vigenti in materia, intendendosi come riferiti all'armatore gli adempimenti a carico del proprietario della nave e come concernenti i registri speciali i riferimenti alle matricole delle navi maggiori. 4. La nave oggetto di iscrizione nei registri speciali, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 325 del regolamento non è considerata proveniente da bandiera estera. 5. Nell'atto di nazionalità dovrà risultare, nell'apposito spazio, l'indicazione del registro sottostante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo