Capo I

Art. 1

In vigore dal 13 apr 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 28, terzo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, che dispone l'adozione di norme regolamentari per l'istituzione dei registri speciali per le navi iscritte in registri stranieri ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, nonché per l'attuazione ed il completamento delle disposizioni di cui allo stesso comma; Visti gli articoli 149, 155, 156 e 163 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1943, n. 327; Visti gli articoli da 313 a 336 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1° dicembre 1953, con il quale è stato approvato il modello dell'atto di nazionalità; Visti gli articoli 28, commi 1 e 2, e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevedono il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana; Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari volte a: stabilire le modalità di sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera nazionale per le navi locate a scafo nudo a straniero e iscritte temporaneamente in appositi registri di altri Stati; disciplinare il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana; tutelare gli interessi connessi alla navigazione marittima mercantile, assicurando l'osservanza dei limiti e delle condizioni per il temporaneo ritiro dell'abilitazione alla navigazione delle navi nazionali; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformità al modello di cui all'allegato A. 2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ai registri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicità navale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-1

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