Capo II

Art. 13

In vigore dal 13 apr 1990
1. La sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera è revocata nei casi di cui all'art. 29, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o quando è emanato un provvedimento di requisizione della nave da parte dello Stato italiano. 2. Il Ministero della marina mercantile dà comunicazione della revoca della sospensione all'autorità competente dello Stato estero, nei cui appositi registri la nave è stata temporaneamente iscritta, invitandola a cancellare la stessa da tali registri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-13

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