Capo III
Art. 15
In vigore dal 13 apr 1990
1. Le disposizioni di cui agli si applicano anche alle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente, nei casi in cui è da esse attribuita rilevanza alla nazionalità della nave, con riferimento alle materie di cui agli articoli del codice della navigazione indicate in tali disposizioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-15