Capo III

Art. 15

In vigore dal 13 apr 1990
1. Le disposizioni di cui agli si applicano anche alle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente, nei casi in cui è da esse attribuita rilevanza alla nazionalità della nave, con riferimento alle materie di cui agli articoli del codice della navigazione indicate in tali disposizioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VIZZINI, Ministro della marina mercantile VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-15

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