Capo II
Art. 11
In vigore dal 13 apr 1990
1. Il Ministero della marina mercantile, previo parere della commissione di cui all'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, provvede sull'istanza di cui all'.
2. L'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ha la durata di due anni o una durata maggiore in casi particolari da determinarsi di volta in volta sulla base del parere di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione, che deve indicare espressamente lo Stato estero di cui la nave batterà temporaneamente la bandiera e la durata della sospensione, viene trasmessa all'ufficio di iscrizione della nave.
4. L'ufficio di iscrizione annota nelle matricole e sull'atto di nazionalità gli estremi dell'autorizzazione, previa acquisizione del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero interessato attestante che alla nave è riconosciuto il diritto di battere temporaneamente la propria bandiera o che tale diritto sarà riconosciuto a seguito dell'autorizzazione alla sospensione temporanea della bandiera italiana. Tale documento dovrà essere accompagnato da idonea traduzione in lingua italiana e legalizzato dal competente ufficio consolare italiano a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. L'annotazione sull'atto di nazionalità degli estremi dell'autorizzazione è fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, se la nave si trova all'estero.
6. L'atto di nazionalità, munito dell'annotazione di cui ai commi 4 e 5, e gli altri documenti di bordo sono ritirati e conservati dall'ufficio di iscrizione. Se la nave si trova all'estero, l'ufficio consolare ritira l'atto di nazionalità ed i documenti di bordo e li trasmette all'ufficio d'iscrizione, che ne cura la conservazione.
7. La trascrizione nelle matricole degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali o di garanzia sulla nave, così come la relativa annotazione sull'atto di nazionalità, continuano ad essere fatti in conformità delle disposizioni del codice della navigazione e del regolamento.
8. La sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha effetto dalla data dell'annotazione nelle matricole e sull'atto di nazionalità della relativa autorizzazione o, se l'annotazione sull'atto di nazionalità è fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, dalla data della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-11