Capo II

Art. 12

In vigore dal 13 apr 1990
1. Alla scadenza del termine fissato nell'autorizzazione di cui all', comma 2, l'ufficio di iscrizione della nave, previa acquisizione di copia autentica del documento dello Stato estero, nei cui appositi registri la nave è stata temporaneamente iscritta, attestante che il diritto di battere la propria bandiera è venuto meno, riconsegna l'atto di nazionalità ed i documenti di bordo non scaduti. 2. Nelle matricole e sull'atto di nazionalità è annotata la cessazione della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ed il conseguente ripristino a tutti gli effetti della nazionalità italiana della nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-12

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