Capo II
Art. 10
In vigore dal 13 apr 1990
1. Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di cui agli articoli 149 e 155 del codice della navigazione, deve rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'indicazione degli estremi della dichiarazione di cui all' e delle informazioni in essa contenute;
b) l'indicazione delle principali clausole del contratto di locazione e l'impegno a non stipulare in esso clausole difformi dalle disposizioni dell'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o che impediscono od ostacolano provvedimenti di requisizione della nave da parte dello Stato italiano;
c) l'impegno del proprietario ad assicurare col contratto di locazione che la nave, durante il periodo di iscrizione nell'apposito registro speciale straniero, mantenga l'iscrizione nella più alta classe del Registro italiano navale;
d) l'impegno del conduttore ad osservare immediatamente, alla scadenza dell'autorizzazione a norma dell' o, nel caso di revoca della stessa a norma dell', tutte le prescrizioni a cui lo Stato estero interessato condiziona la dismissione della propria bandiera;
e) l'indicazione che i contratti di lavoro dei marittimi sono conformi agli appositi contratti collettivi nazionali di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. All'istanza vanno allegati: a) il testo, con traduzione debitamente legalizzata, della legge che disciplina la temporanea abilitazione alla navigazione delle navi locate nello Stato estero, nei cui appositi registri si prevede che venga temporaneamente iscritta la nave; b) il contratto di locazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-10