Capo II

Art. 14

In vigore dal 13 apr 1990
1. Durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera: a) ai fini di cui all' del codice della navigazione la nave non è considerata italiana; b) fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui agli del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta; c) ai fini di cui all' del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo