Art. 6
Visite mediche
In vigore dal 15 set 1989
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica e siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.
2. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
3. La composizione della commissione medica, il numero dei componenti e la sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-6