Art. 8

Categorie di titoli valutabili

In vigore dal 15 set 1989
1. I titoli ammessi a valutazione nei concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei periti tecnici si suddividono nelle seguenti categorie: a) titoli di cultura; b) titoli professionali; c) titoli vari. 2. Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi scolastici e quelli professionali, gli attestati di frequenza a corsi d'arte o mestieri ovvero a corsi professionali o di specializzazione purchè rilasciati da un istituto statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato; si intendono per titoli professionali quelli attinenti allo svolgimento di attività lavorativa o professionale. 3. Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, pur costituendo elementi di merito non rientrano nelle altre categorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-8

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