Art. 4

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

In vigore dal 15 set 1989
1. I requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o più dei requisiti prescritti ed indicati nel bando risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo