Art. 1
Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
In vigore dal 15 set 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 59 e 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernenti le modalità di accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che espleta funzioni di polizia;
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i quali l'assunzione di personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato avviene mediante pubblico concorso;
Visto l' della legge 12 agosto 1982, n. 569, con il quale il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono stati unificati nel ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
Sentiti i sindacati di Polizia più rappresentativi sul piano nazionale, ai sensi dell' del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988, con la quale è stato approvato il decreto presidenziale di emanazione del regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la deliberazione n. 2117, adottata dalla sezione di controllo della Corte dei conti nella adunanza del 20 aprile 1989, concernente il provvedimento sopraindicato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989, con la quale a seguito delle eccezioni formulate dalla citata sezione di controllo della Corte dei conti è stata approvata una nuova formulazione dell' del predetto decreto;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato
che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.
2. I concorsi sono banditi su base nazionale. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni.
3. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno ed i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-1