Art. 3
Domande di partecipazione al concorso
In vigore dal 15 set 1989
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova se prevista dal bando di concorso;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbligo impiego;
i) l'eventuale esistenza di titoli che legittimino l'elevazione del limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso o che consentano di prescindere da tale limite;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
4. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all' devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.
6. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.
7. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.
8. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-3