Art. 2

Bandi di concorso

In vigore dal 15 set 1989
1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica indica: a) il numero dei posti messi a concorso ed eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; per le qualifiche iniziali dei ruoli dei revisori e dei periti, il bando indica la ripartizione dei posti tra i vari settori tecnico-scientifici; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) i documenti prescritti; d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c); e) il programma delle prove di esame; f) ogni altra prescrizione e notizia ritenuta utile. 2. La sede o le sedi nelle quali hanno luogo le prove scritte e la prova a carattere professionale, nonché il diario delle prove d'esame sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-2

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