Art. 7

Commissioni giudicatrici

In vigore dal 15 set 1989
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici. 2. Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale. 3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. 4. Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata. 6. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o più sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformità alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-7

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