Art. 10

Prove d'esame per operatore tecnico

In vigore dal 15 set 1989
1. Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo operatore tecnico sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. 2. La prova scritta consiste in un tema di cultura generale. Il colloquio, svolto ad un livello adeguato al grado di cultura richiesto ai candidati, verte sulle seguenti materie: a) storia d'Italia dal 1815 al 1948; b) educazione civica; c) geografia fisica e politica d'Italia; d) aritmetica e geometria; e) norme sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti. 3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi. 4. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e nei titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-10

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