Art. 10
Prove d'esame per operatore tecnico
In vigore dal 15 set 1989
1. Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo operatore tecnico sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste in un tema di cultura generale. Il colloquio, svolto ad un livello adeguato al grado di cultura richiesto ai candidati, verte sulle seguenti materie:
a) storia d'Italia dal 1815 al 1948;
b) educazione civica;
c) geografia fisica e politica d'Italia;
d) aritmetica e geometria;
e) norme sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti.
3. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
4. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e nei titoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-10