Art. 13

Sedi di espletamento delle prove

In vigore dal 15 set 1989
1. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte può avere luogo in più sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale. 2. Per lo svolgimento delle prove a carattere professionale, l'amministrazione può avvalersi di istituti, officine e laboratori pubblici o privati, stipulando eventualmente apposite convenzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-13

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