Art. 13
Sedi di espletamento delle prove
In vigore dal 15 set 1989
1. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte può avere luogo in più sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale.
2. Per lo svolgimento delle prove a carattere professionale, l'amministrazione può avvalersi di istituti, officine e laboratori pubblici o privati, stipulando eventualmente apposite convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-13