Art. 15
Durata delle prove d'esame
In vigore dal 15 set 1989
1. La durata delle prove scritte è di sei ore.
2. La durata delle prove a carattere professionale consistente in un esperimento pratico è stabilita in modo uguale per tutti i concorrenti dalla commissione esaminatrice del concorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299#art-15