Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento
Art. 2
In vigore dal 31 mar 1989
La commissione di cui all' dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, integrata da un rappresentante dell'Anci e da due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi, è chiamata:
a) a definire un eventuale ulteriore tema di interesse regionale;
b) ad approvare entro il 15 febbraio di ogni anno il programma dei corsi predisposti dagli ordini e/o dalle consulte regionali dei medesimi, d'intesa con le associazioni provinciali e/o unioni regionali dei titolari di farmacia e la Fiamclaf regionale nelle regioni indicate in calce al citato .
L'approvazione del programma dei corsi deve avvenire tenendo conto anche delle compatibilità dei preventivi rispetto alla disponibilità degli stanziamenti di cui al successivo e comunque secondo le risorse finanziarie disponibili nell'ambito regionale;
c) a coordinare a livello regionale la realizzazione e il miglior impiego di eventuali supporti didattici, tecnici e operativi predisposti dai singoli ordini provinciali anche mediante forme di intervento in associazione;
d) a verificare la regolare attuazione dei corsi;
e) ad attivare di volta in volta interventi necessari per assicurare i collegamenti con le UU.SS.LL. e con gli organismi scientifici.
Il programma e i relativi preventivi di spesa devono pervenire alla commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
La commissione potrà, altresì, formulare proposte per la definizione delle intese idonee a rendere operative le forme di collaborazione previste dall' dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-2-2