Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie

Art. 25

In vigore dal 31 mar 1989
1. Il presente accordo ha validità triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo