Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 25
25 / 32In vigore dal 31 mar 1989
1. Il presente accordo ha validità triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-25