Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento
Art. 4
In vigore dal 31 mar 1989
Le disponibilità di risorse finanziarie a livello regionale sono costituite:
dalla trattenuta operata dall'ente erogatore, di cui all' dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie;
dall'assegnazione di quota parte degli eventuali esuberi che dovesse registrare il Fondo 0,02% di cui all' dell'accordo citato;
dalla partecipazione finanziaria assunta dalla regione anche in relazione all'opportunità di favorire e costituire le condizioni per l'avvio delle forme di collaborazione di cui all' dell'accordo predetto.
La regione, che istituisce all'uopo apposito capitolo in entrata ed in uscita provvederà a corrispondere a ciascun ordine provinciale gli importi deliberati dalla commissione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-4-2