Art. 1

In vigore dal 31 mar 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate e che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28 della medesima legge; Visto l' della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali; Visti gli , comma 2, e 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531; Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con validità triennale decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 relativo alle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-rd-1

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