Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento

Art. 6

In vigore dal 31 mar 1989
La commissione nazionale e la commissione regionale possono validamente deliberare con la presenza dei due terzi dei componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-6-2

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