Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento
Art. 6
31 / 32In vigore dal 31 mar 1989
La commissione nazionale e la commissione regionale possono validamente deliberare con la presenza dei due terzi dei componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-6-2