Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento
Art. 1
In vigore dal 31 mar 1989
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI FARMACISTI AI SENSI DELL' DELL'ACCORDO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978.
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Presso la Fofi viene istituita una commissione nazionale per l'aggiornamento professionale obbligatorio così composta:
il presidente della Fofi che la presiede;
due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi;
due titolari di farmacia designati dalla Federfarma;
due farmacisti designati dalla Fiamclaf.
Entro il 31 maggio di ogni anno la predetta commissione, sentiti il Ministero della sanità, l'Anci e le regioni, definisce per l'anno successivo il tema di aggiornamento professionale dei farmacisti convenzionati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-1-2