Art. 13
Lavoro straordinario
In vigore dal 25 set 1988
1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.
2. Limitatamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, diminuita di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000;
c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-13