Art. 17
Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
In vigore dal 25 set 1988
1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si procederà al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-17