Art. 12
Indennità di funzione per il personale supplente
In vigore dal 25 set 1988
1. Le indennità di funzioni nelle misure iniziali di cui agli ed 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo, in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-12