Art. 6
Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo
In vigore dal 25 set 1988
1. L'indennità di funzione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345, a favore del personale di cui all', lettera a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, è rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale.
2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra l'indennità di cui al comma 1 e quella spettante alla data del 30 giugno 1988, sono attribuiti come segue:
a) dal 1 luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1 gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta in ragione di tredici mensilità ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianità di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto.
4. L'indennità di cui al comma 1, è prevista per il personale direttivo di cui all', lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, è attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresì, il comma 2, con le stesse decorrenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-6