Art. 9

Effetti delle indennità di funzione

In vigore dal 25 set 1988
1. Le indennità di funzione previste dagli ed 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita. 2. In ottemperanza al disposto dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto. 3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-9

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