Art. 5
Effetti dei nuovi stipendi
In vigore dal 25 set 1988
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dell'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell' della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall' e nelle percentuali di cui all', al personale comunque cessato da servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-5