Art. 8
Indennità di funzione per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario
In vigore dal 25 set 1988
Indennità di funzione per il personale amministrativo
tecnico ed ausiliario
1. Al personale di cui all', lettera a), b) e c), dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi e attribuita una indennità di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1 luglio 1988: L. 144.000
dal 1 gennaio 1989: L. 420.000
dal 1 maggio 1990: L. 648.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:
dal 1 luglio 1988: L. 192.000
dal 1 gennaio 1989: L. 552.000
dal 1 maggio 1990: L. 852.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1 luglio 1988: L. 270.000
dal 1 gennaio 1989: L.797.000
dal 1 maggio 1990: L. 1.224.000
2. Le indennità di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:
a) dal 1 luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1 gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-8