Art. 11

Indennità aggiuntiva per la funzione docente

In vigore dal 25 set 1988
1. Al personale docente che abbia esercitato la facoltà prevista dall', comma 8, è attribuita, a decorrere dal 1 settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennità aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico: a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: L. 250.000; b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: L. 290.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-11

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