Art. 16
Funzionamento degli organi collegiali
In vigore dal 25 set 1988
1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attività previste dall', riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-16