Art. 18
Mobilità del personale della scuola
In vigore dal 25 set 1988
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore è prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte.
2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi.
Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.
3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:
a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente;
b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo annuale;
c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarità della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto è ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso più vicini secondo tabelle di viciniorità;
d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;
e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie;
f) per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune;
g) potranno essere modificate, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equità tra le varie situazioni, un più puntuale equilibrio fra i vari titoli e l'omogeneità di trattamento tra le categorie del personale; sarà previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette località.
4. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili.
Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità.
6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarità del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario.
7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarietà è utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilità di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e semprechè per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia, anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresì, ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarità o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarità.
9. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelli relative al personale non di ruolo.
10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarità; qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purchè in possesso di indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell' della legge 11 marzo 1988, n. 67.
12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, può essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale così utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell', commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, può essere utilizzato, a domanda, per attività di sostegno degli alunni handicappati.
13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda, ed in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarità, secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.
14. Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale assistente.
15. Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.
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