Art. 21

Mobilità per incompatibilità

In vigore dal 25 set 1988
1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso. 2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola. 4. Resta fermo il disposto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-21

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