Art. 25
Congedo ordinario
In vigore dal 25 set 1988
1. Al personale di cui all' si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al comma 2.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-25