Art. 7
Indennità di funzione docente
In vigore dal 25 set 1988
1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all' è attribuita una indennità di funzione, per le attività connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1 luglio 1988: L. 270.000
dal 1 gennaio 1989: L. 797.000
dal 1 maggio 1990: L. 1.224.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:
dal 1 luglio 1988: L. 313.000
dal 1 gennaio 1989: L. 924.000
dal 1 maggio 1990: L. 1.416.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1 luglio 1988: L. 396.000
dal 1 gennaio 1989: L. 1.152.000
dal 1 maggio 1990: L. 1.764.000
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1 luglio 1988: L. 436.000
dal 1 gennaio 1989: L. 1.288.000
dal 1 maggio 1990: L. 1.980.000
2. Le indennità in cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.
3. l'indennità di cui al comma 1, è corrisposta:
a) dal 1 luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1 gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399#art-7