Regolamento›Titolo IV
Art. 36
Missioni del personale statale e di enti pubblici
In vigore dal 29 ago 2014
Missioni del personale statale
e di enti pubblici
1. Al personale messo a disposizione della Direzione generale ai sensi dell' della legge gli incarichi ivi indicati sono conferiti con decreto della Direzione generale, che possono essere firmati, a nome del direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-36