Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 40
Documentazione per il riconoscimento di idoneità
In vigore dal 29 ago 2014
1. La domanda di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo può essere presentata dalle organizzazioni che siano state costituite almeno tre anni prima della data della domanda e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) atto da cui risultino i nomi ed il domicilio dei legali rappresentanti;
c) bilanci analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell'esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché documentazione da cui risulti la tenuta della contabilità.
2. Nella domanda di riconoscimento, autenticata nelle forme di legge, il legale rappresentante dichiara la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 4 dell' della legge e si impegna a nome dell'organizzazione ad ottemperare agli obblighi previsti dalle lettere g) ed i) dello stesso articolo.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-40