Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 42
Revoca di idoneità
In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale sottopone al parere della commissione proposta di revoca della idoneità nei seguenti casi:
a) irregolarità gestionali risultanti dai controlli;
b) mancata presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.
2. La revoca è disposta con decreto del Ministro degli affari esteri.
3. Con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 viene constatata la decadenza dal riconoscimento di idoneità in caso di scioglimento dell'organizzazione o di perdita di uno o più requisiti di cui all', comma 4, della legge.
4. Ogni anno la Direzione generale presenta alla commissione una relazione di aggiornamento sulle organizzazioni non governative riconosciute idonee.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-42